FAQ – Domande frequenti

Cresima 

  • È possibile avere un padrino ortodosso?
    No, dal momento che vi è una stretta comunione ma non piena.

Battesimo 

  • È possibile avere un padrino ortodosso?
    Nel battesimo di un cattolico, in forza della stretta comunione esistente tra la Chiesa cattolica e le Chiese orientali ortodosse, è consentito, per un valido motivo, ammettere un fedele orientale con il ruolo di padrino congiuntamente a un padrino cattolico (o una madrina), a condizione che sia riconosciuta l’idoneità del padrino. Tuttavia l’educazione cristiana competerà in primo luogo al padrino cattolico, in quanto rappresenta la comunità cristiana ed è garante della fede e del desiderio di comunione ecclesiale del battezzato e/o dei suoi genitori. (Vademecum per la Pastorale delle Parrocchie Cattoliche Verso gli Orientali non Cattolici, Cei, n. 16)
  • Padrini/Madrine
    Una persona cattolica sposata con una persona orientale non cattolica può rivestire il ruolo di padrino/madrina.
  • Circa l’annotazione nel Registro parrocchiale dei battesimi di persone che hanno cambiato genere
    Nel caso in cui la persona che ha cambiato genere chiedesse al Parroco una variazione nei registri dei battesimi, il Parroco accoglierà la medesima richiesta corredata della certificazione civile che attesta il cambiamento del nome. Inoltre, lo stesso Parroco accoglierà la notizia annotandola sui libri parrocchiali unicamente per quanto attiene alla mutata condizione agli effetti civili, restando immutata in ogni caso la condizione canonica.
  • Amministrazione del Battesimo di un bambino nella stessa celebrazione del Matrimonio dei suoi genitori
    Una coppia di nubendi potrebbe avanzare richiesta di far battezzare i figli nati contestualmente alla celebrazione del Matrimonio. In ogni caso, non si inserisca il battesimo dei figli nella stessa celebrazione delle nozze (cfr. Conferenza Episcopale Italiana, Orientamenti pastorali sulla preparazione al Matrimonio e alla Famiglia [22 ottobre 2012], n. 26).

Ammissione alla piena comunione nella Chiesa cattolica di un fedele orientale non cattolico

Ciascuna persona ha il diritto inviolabile e insieme l’obbligo di seguire i dettami della propria coscienza. Ne consegue quindi che «ogni cristiano ha il diritto, per motivi di coscienza, di decidere liberamente di entrare nella piena comunione cattolica». Tale scelta non deve essere frutto di un indebito proselitismo, bensì essere libera e spontanea. Il fedele orientale non cattolico che, in coscienza, desideri essere ammesso alla piena comunione della Chiesa cattolica, presenta una richiesta scritta al Vescovo diocesano. Questi, prima di accogliere il candidato, valuta le ragioni dell’istanza, aiutando eventualmente a purificarle, al fine di evitare motivazioni inadeguate. Tali possono essere, per esempio, motivi meramente sentimentali, interessi umani, concezioni erronee sul cattolicesimo e sull’unità dei cristiani, litigi con la comunità di origine. Per l’ammissione alla piena comunione della Chiesa cattolica di un fedele orientale non cattolico, si segua l’apposito rituale con i relativi orientamenti preliminari.

Nella Chiesa latina l’autorità competente per decidere l’ammissione dei fedeli orientali non cattolici alla piena comunione nella Chiesa cattolica è il Vescovo diocesano. A coloro che chiedono l’ammissione nella piena comunione «non si imponga altro onere fuorchè le cose necessarie». Pur non trattandosi di catecumeni, si curi la preparazione dottrinale e spirituale di ciascun candidato, secondo le necessità dei singoli casi, affinché assumano consapevolmente quanto insegnato dal magistero della Chiesa cattolica (primato del Romano Pontefice, indissolubilità del matrimonio, ecc.) e comprendano cosa significhi essere cattolico. L’eventuale situazione matrimoniale irregolare dovrà essere chiarita prima dell’ammissione. Il candidato deve presentare, assieme alla domanda di ammissione alla piena comunione nella Chiesa cattolica, il proprio certificato di battesimo. La validità del battesimo conferito nelle Chiese orientali non cattoliche non è oggetto di dubbio. Dal momento che molti immigrati provengono da Paesi che hanno sperimentato situazioni di impedimento alla libertà religiosa o di persecuzione, può capitare che non siano in grado di presentare un certificato di battesimo. In questi casi, per la prova «è sufficiente la dichiarazione di un solo testimone al di sopra di ogni sospetto oppure la dichiarazione dello stesso battezzato fondata su indubbi argomenti, specialmente se il medesimo ha ricevuto il battesimo dopo che era uscito dall’infanzia». Se dopo una seria ricerca persistono i dubbi sull’esistenza del battesimo o sulla sua validità, il battesimo venga conferito sotto condizione in forma privata, spiegando il significato dell’atto. Poiché nelle Chiese orientali non cattoliche il sacramento della confermazione viene conferito congiuntamente con il battesimo, la prova del ricevimento del battesimo comporta anche la prova del ricevimento della cresima. Nell’eventualità che si conferisca il battesimo sotto condizione, si proceda anche al conferimento della cresima sotto condizione. Per accogliere fedeli provenienti dalle Chiese orientali non cattoliche «non si richiede più di quanto esige la semplice professione della fede cattolica». Alla professione di fede segue un atto esplicito di accoglienza del candidato da parte del celebrante, come previsto nel Rito dell’ammissione, nn. 15-16. Inoltre, l’autorità competente dovrà registrare l’ammissione in un libro speciale, nel quale sarà anche annotato il giorno e il luogo del battesimo. Gli orientali non cattolici «che giungono alla piena comunione con la Chiesa cattolica, conservino dovunque il proprio rito, lo rispettino e, secondo le proprie forze, lo osservino dappertutto; siano perciò ascritti alla Chiesa sui iuris del medesimo rito, salvo il diritto di adire alla Sede Apostolica in casi speciali di persone, di comunità o di regioni». Anche qualora siano affidati alla cura pastorale di un Vescovo latino o di altra Chiesa sui iuris, questi fedeli apparterranno alla Chiesa orientale cattolica corrispondente a quella orientale non cattolica di origine. Il sacerdote (anche latino) che accoglie nella comunione cattolica è tenuto ad annotare l’ascrizione alla rispettiva Chiesa orientale cattolica nell’apposito registro. In casi eccezionali, si può procedere al cambiamento di Chiesa sui iuris secondo la normativa canonica.


Atto formale di defezione dalla Chiesa Cattolica (anche detto impropriamente “sbattezzo”)

Cosa fare? E’ obbligatorio, sia dal punto di vista della normativa canonica che di quella civile, procedere all’annotazione, a margine dell’atto di battesimo, della volontà dell’interessato di non far più parte della Chiesa cattolica. Qui sono descritti i passaggi da fare:
1. Una volta ricevuta la richiesta (di solito inviata tramite lettera), il Parroco la trasmetterà alla Cancelleria della Curia diocesana, unitamente alla fotocopia della carta d’identità e al certificato di battesimo.
2. Se la richiesta viene fatta a voce, dopo che si è accertata l’identità del richiedente, si invita a mettere per iscritto la propria richiesta, che poi, insieme al certificato di battesimo, viene trasmessa alla Cancelleria diocesana.
3. Il Cancelliere dà riscontro al richiedente, invitandolo ad un colloquio per spiegare le conseguenze canoniche della defezione dalla Chiesa Cattolica.
4. Una volta che il colloquio abbia dato esito negativo, o nel caso la persona abbia declinato l’invito o sia trascorso inutilmente il termine fissato, l’Ordinario diocesano comunicherà al Parroco l’annotazione della richiesta a margine dell’atto di battesimo.
5. Il Parroco procederà all’annotazione secondo la formula indicata dall’Ordinario e ne darà riscontro dell’avvenuta annotazione alla Cancelleria diocesana, che provvederà a informare il richiedente.
6. Da tenere presente che la richiesta di non far più parte della Chiesa Cattolica è un atto protetto dal segreto d’ufficio e pertanto il Parroco non deve farne menzione con altre persone (compresi i familiari del richiedente). Al segreto d’ufficio sono tenuti anche eventuali collaboratori del Parroco.
Ricordiamo che la richiesta di “cancellazione” dal registro del battezzati (o di non essere più considerati alla Chiesa Cattolica) configura un atto formale di separazione dalla Chiesa Cattolica, con rilevanti conseguenze. Esso si configura come un atto di vera apostasia. Non è solo un peccato per la Chiesa Cattolica ma un grave delitto (cfr. can. 1041) a cui segue la scomunica latae sententiae (cfr. can. 1364 §1). Tale scomunica implica il divieto di ricevere la comunione, il divieto dell’assoluzione sacramentale, l’ammissione al matrimonio canonico non più libera, il divieto di fare da padrino/madrina, il divieto di far celebrare le esequie ecclesiastiche.


REGISTRI PARROCCHIALI

Si può cambiare cognome nei registri di battesimo? Sempre più frequentemente si verifica il caso di bambini adottati, mediante decreto del tribunale, che hanno già ricevuto il battesimo nel cui atto vengono riportate le generalità della famiglia di origine. Poiché il provvedimento di adozione scioglie i rapporti con il nucleo familiare originario e immette l’adottato nel nuovo nucleo familiare, del quale diviene membro a tutti gli effetti assumendone anche il cognome, è ovvio che non si deve verificare una disparità tra i registri ecclesiastici e quelli civili. Il parroco della parrocchia di battesimo dell’adottato rivolge richiesta all’Ordinario diocesano affinché questi emetta un atto che autorizzi l’annotazione, a margine dell’atto di battesimo dell’adottato, l’assunzione del nuovo cognome. Con il nuovo cognome saranno poi emessi per il futuro tutti i certificati di battesimo richiesti. Alla domanda è necessario allegare: l’atto di battesimo originale, il decreto di adozione, un certificato civile nel quale la variazione risulti già adottata.

 


PRASSI PER RICHIEDERE L’ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE DELLA PREFETTURA TERRITORIALE

Chi può fare la richiesta

Parrocchie, chiese, istituti religiosi (a cui sono assimilati gli istituti secolari), società di vita apostolica, associazioni pubbliche di fedeli, fondazioni.

 

Cosa fare

Domanda (in bollo da € 16,00) sottoscritta dal legale rappresentante o dall’Autorità ecclesiastica competente deve essere presentata alla Prefettura nella cui provincia ha sede l’ente e deve contenere:

      • generalità del rappresentante legale
      • natura giuridica dell’Ente
      • denominazione e sede
      • elenco della documentazione allegata

 

Documentazione richiesta

      1. Assenso al riconoscimento giuridico della competente Autorità ecclesiastica (può essere in calce all’istanza o con un atto a parte). Non occorre se la domanda è sottoscritta dalla stessa Autorità ecclesiastica.
      2. Statuto : il documento deve essere in originale, datato ed in bollo, sottoscritto dal rappresentante legale e munito del visto della competente Autorità ecclesiastica, corredato della eventuale delibera dell’organo collegiale. Allo stesso devono essere allegate 5 copie conformi di cui 1 in bollo.
        Lo Statuto, strutturato in articoli, dovrà contenere:

        • configurazione giuridica dell’ente (ad esempio associazione pubblica di fedeli);
        • denominazione e sede;
        • fini ed attività dell’ente;
        • struttura organizzativa con indicazione dei poteri spettanti a ciascun organo;
        • norma relativa alla legale rappresentanza da cui risulti l’organo o l’Autorità ecclesiastica cui compete la relativa nomina;
        • patrimonio iniziale posto a garanzia dell’autonomia dell’ente e della relativa stabilità;
        • in caso di gestione di attività strumentali (ad esempio assistenza, istruzione) il documento dovrà contenere la previsione della redazione del bilancio preventivo e consuntivo e delle relative modalità di approvazione. Qualora da dette attività derivi l’esigenza di tenere scritture contabili, deve essere presente una norma relativa al Collegio dei revisori dei conti;
        • norma relativa alla devoluzione dei beni in caso di estinzione;
        • norma di rinvio, per quanto non contemplato nello statuto, alle norme del Codice Civile e Canonico ed alle leggi dello Stato.

          Per le parrocchie e chiese è sufficiente uno statuto più sintetico. 
      3. Decreto di erezione canonica o di approvazione : se scritto in latino dovrà essere corredato della traduzione in lingua italiana. Per le Confraternite, in mancanza del provvedimento canonico potrà essere prodotto un attestato sostitutivo dell’Ordinario Diocesano;
      4. Relazione : sottoscritta dal legale rappresentante, sulle attività svolte in concreto, deve indicare:
        • numero degli appartenenti alla comunità religiosa;
        • patrimonio (immobiliare e mobiliare) ed i mezzi di finanziamento;
        • brevi cenni storici sulle origini dell’ente;
        • le eventuali attività strumentali (ad esempio istruzione, beneficenza o altro).

PARROCCHIE

Documentazione richiesta:

dichiarazione dell’Ordinario Diocesano da cui risulti:

      1. circoscrizione territoriale e numero dei fedeli;
      2. se la parrocchia ha sede in una chiesa (specificando se ex conventuale), o in un locale provvisorio;
      3. sufficienza dei mezzi e degli arredi sacri per l’officiatura.

Va allegata una perizia giurata sulle condizioni statiche, di manutenzione e di sicurezza della chiesa o del locale provvisorio, sede della parrocchia.

 

CHIESE

Documentazione richiesta:

dichiarazione dell’Ordinario Diocesano da cui risulti:

      1. la funzione pastorale svolta dall’ente nell’ambito della Diocesi e il numero dei fedeli che frequentano la chiesa;
      2.  che la chiesa è aperta al culto pubblico e non è annessa ad altro ente ecclesiastico;
      3. se si tratta di chiesa ex conventuale;
      4. sufficienza dei mezzi per la manutenzione e l’officiatura.

Va allegata una perizia giurata sulle condizioni statiche di manutenzione e di sicurezza dell’edificio sacro.

ISTITUTI DI DIRITTO DIOCESANO

Documentazione richiesta:

      1.  dichiarazione di assenso della Santa Sede
      2. attestato della Santa Sede da cui risulti la capacità canonica dell’Ente di acquistare e possedere beni, nonché la cittadinanza e i dati anagrafici del legale rappresentante;
      3. attestazione che l’Ente ha la sua sede principale in Italia;
      4. per le relative “province”, che l’attività delle stesse sia limitata al territorio dello Stato o ai territori di missione;
      5. dichiarazione (o certificati) del legale rappresentante relativa al possesso della cittadinanza italiana e al domicilio in Italia. Questa dichiarazione può essere autocertificata.

 

SOCIETA’ DI VITA APOSTOLICA

Documentazione richiesta:

      1. decreto di erezione canonica;
      2. dichiarazione di assenso della Santa Sede;
      3. attestato della Santa Sede da cui risulti che l’Ente ha la sede principale in Italia. In caso di riconoscimento di “province”, dovrà risultare che le stesse svolgono la loro attività limitata al territorio dello Stato o ai territori di missione;
      4. relazione sulle attività svolte, sottoscritta dal legale rappresentante, da cui risulti che l’Ente svolge la propria attività nell’ambito territoriale di almeno due Diocesi (allegando i relativi nullaosta degli Ordinari diocesani competenti per territorio);
      5. dichiarazione (o certificati) del legale rappresentante relativa al possesso della cittadinanza italiana e al domicilio in Italia. Questa dichiarazione può essere autocertificata.

ASSOCIAZIONI PUBBLICHE DI FEDELI – Documentazione richiesta:

      1. decreto di erezione canonica;
      2.  dichiarazione di assenso della Santa Sede;
      3. atto costitutivo e statuto redatti dinanzi ad un notaio nella forma di atto pubblico, in sei copie autenticate di cui due in bollo (lo statuto dovrà essere assentito dalla competente Autorità Ecclesiastica e corredato dal verbale dell’organo collegiale);
      4. relazione sulle attività svolte, sottoscritta dal legale rappresentante, da cui risulti che l’Ente svolge la propria attività nell’ambito territoriale di almeno due Diocesi (allegare i nullaosta rilasciati dagli Ordinari diocesani competenti per territorio).

 

FONDAZIONI

Documentazione richiesta:

      1. atto costitutivo e statuto redatti dinanzi ad un notaio nella forma di atto pubblico, in sei copie autenticate di cui due in bollo (lo statuto dovrà essere assentito dalla competente Autorità Ecclesiastica e corredato dalla delibera dell’organo collegiale);
      2. dichiarazione dell’Ordinario Diocesano attestante la rispondenza della Fondazione alle esigenze religiose della popolazione.