Si ricorda che, in forza dell’art. 7, comma 5 dell’Accordo di revisione del Concordato lateranense e dell’art. 18 della Legge 20 maggio 1985, n. 222, i controlli canonici hanno rilevanza anche per la validità e l’efficacia degli atti nell’ordinamento civile. Pertanto, la mancanza dell’autorizzazione può comportare l’invalidità dell’atto, oltre che per l’ordinamento canonico, anche per quello civile, con le conseguenze del caso a carico dell’Ente e dei suoi amministratori.