Ufficiale per l’Archidiocesi di Salerno – Campagna – Acerno
Titolo I
COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SCOPO
Art. 1 – La Confraternita è un’associazione pubblica di fedeli, uomini e donne, retta in conformità ai cann. 312-320 del vigente Codice di Diritto Canonico.
Art. 2 – Ha lo scopo di promuovere tra ì soci una vita esemplarmente cristiana con l’ascolto della Parola di Dio, la partecipazione ai divini misteri e l’inserimento attivo nella vita della Chiesa locale.
Art. 3 – Cura la dignità del culto e l’animazione delle celebrazioni liturgiche nella Chiesa in cui ha sede; promuove, nello spirito del volontariato, la solidarietà umana e cristiana con iniziative socio-caritative e, in caso di morte, provvede alla sepoltura dei soci e al loro suffragio, in ottemperanza alle proprie norme regolamentari.
Art. 4 – Collabora con il Vescovo, il Parroco, il Padre spirituale, alla realizzazione dei piani di azione pastorale della comunità diocesana.
Titolo II – I SOCI
Art. 5 – Possono far parte della Confraternita i battezzati di esemplare vita cristiana, previa domanda scritta di ammissione da sottoporre alla delibera del Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza. Per i minori di anni 18 la domanda va controfirmata da chi ha la patria potestà. E’ consentita l’iscrizione in più Confraternite, purché non si ricoprano contemporaneamente incarichi direttivi e non si cumulino benefici di natura temporale.
Art. 6 – Con l’accettazione il maggiorenne acquista lo stato di socio ed il libero esercizio dei diritti conseguenti, ufficializzati con l’investitura. Per il minore, invece, l’accettazione comporta la qualifica di socio, ma l’esercizio dei diritti correlativi si acquista al compimento del 18° anno di età.
Art. 7 – Non sarà validamente accolto chi si sia allontanato dalla comunione ecclesiastica; chi sia incorso nella scomunica; chi sia stato espulso da altre associazioni cristiane; chi conduce una vita difforme dalla morale cristiana.
Art. 8 – Il Confratello:
- si accosta con frequenza ai sacramenti della Confessione e Comunione, comunque almeno per il precetto pasquale e in occasione della festa del Santo Titolare della Confraternita;
- nutre sincera devozione verso il Titolare della Confraternita o il suo Patrono;
- presta obbedienza alle direttive del Vescovo, del proprio Parroco, del Padre spirituale, del Consiglio Direttivo della Confraternita;
- frequenta la catechesi parrocchiale e quella specifica della Confraternita che dev’essere almeno mensile;
- si impegna, secondo le proprie attitudini e capacità, nell’esercizio della carità e dei bisogni della comunità;
- prende parte alle particolari celebrazioni liturgiche nella chiesa della Confraternita in onore del Titolare o del Santo Patrono e alle processioni ordinarie e straordinarie, indossando l’abito proprio della Confraternita o il relativo segno di distinzione. Alle processioni il Presidente e ciascun membro partecipa con le insegne proprie del grado.
Art. 9 – All’atto dell’iscrizione, il Confratello versa la quota di ingresso e annualmente la quota sociale, fissate e aggiornate dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Ordinario Diocesano che gli danno diritto di essere inumato nel terreno della Confraternita, purché ci sia disponibilità.
Se maggiorenne ha diritto:
- a) di partecipare con voce attiva alle Assemblee;
- b) di accedere alle cariche sociali;
- c) di ottenere le per sé, e per i soci minori di cui ha la patria potestà, la concessione di un loculo eventualmente disponibili
Art. 10 – E’ espressamente proibito nelle funzioni liturgiche, di devozione e in ogni altra manifestazione di culto, comprese le processioni funerarie, farsi sostituire da estranei, o fare indossare l’abito e i simboli della Confraternita a non soci, anche se la richiesta parte dalla famiglia del defunto.
Art. 11 – Il Confratello inosservanze dei propri doveri, o che si sia allontanato dalla comunione della Chiesa, o che sia causa di disturbo, o intralcio nella vita della Confraternita, o che si sia reso moroso per un periodo consecutivo di due anni, incorre nella sospensione, e nei casi gravi, nell’espulsione.
La decisione di sospensione o di espulsione spetta al Consiglio Direttivo della Confraternita e dev’essere comunicata entro 15 giorni alla Curia. Resta salvo il diritto di ricorso all’ordinario entro il termine di gg. 30 dalla comunicazione del provvedimento.
L’espulso perde ogni diritto di ordine spirituale e temporale e, se concessionario di loculo, ha l’obbligo di restituirlo, se non ancora utilizzato, dovendosi ritenere decaduto di diritto dalla relativa concessione. L’espulso non può più appartenere ad altra Confraternita.
Titolo III – GLI ORGANI SOCIALI
Art. 12 – Sono organi della Confraternita:
- il Padre spirituale
- il Consiglio Direttivo
- l’Assemblea
- i Revisori dei conti.
Art. 13 – Il Padre spirituale è di nomina vescovile (can. 317, par. 1). Rimane in carica finché non viene sostituito da chi lo ha nominato. Egli segna il cammino e l’orientamento spirituale della Comunità in stretta collaborazione alle direttive del Parroco del territorio; interviene a qualsiasi livello nella vita della Confraternita, nel rispetto delle specifiche competenze; fa parte del Consiglio Direttivo con diritto di parere obbligatorio, ma non vincolante; ha la responsabilità degli adempimenti assunti in ordine ai legati e ai suffragi dei soci defunti; dispone per le celebrazioni liturgiche.
Art. 14 – Qualora la Confraternita non ha un proprio Padre spirituale, svolge tale ufficio con tutti i diritti e doveri il Parroco del luogo dove ha sede la Confraternita.
Art. 15 – Il Consiglio Direttivo, prima che inizi il suo mandato, presta giuramento avanti all’Ordinario o al suo Delegato di svolgere onestamente e fedelmente le funzioni amministrative, secondo il disposto del can. 1283 del C.D.C..
Art. 16 – Il Consiglio Direttivo è composto dal Padre spirituale, membro di diritto e, normalmente, da 5 membri, eletti dall’Assemblea dei soci salvo il caso di riduzione a 3, qualora il numero dei soci sia inferiore a 20. Dura in carica un triennio. Si riunisce su invito del Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri o dal Padre spirituale. Per la validità delle delibere è necessaria la presenza di metà più uno dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Ai Consiglieri venuti a mancare nel corso del triennio subentrano i non eletti nella precedente Assemblea, secondo l’ordine di graduatoria. Non è consentita la sostituzione della maggioranza dei Consiglieri.
Art. 17 – Il Consiglio nella prima riunione convocata dal Presidente uscente o dal Padre spirituale, dopo la legittima e valida votazione degli eletti, nomina tra i suoi membri il Cassiere e il Segretario.
Art. 18 – Il Consiglio può cooptare nel Consiglio stesso, con voto consultivo, altri confratelli esperti in specifici campi di azione, tra cui: l’animatore liturgico, l’animatore della carità, l’addetto al cimitero, quando la Confraternita ha cimitero o cappella cimiteriale propria. Durano in carica sino allo scadere del Consiglio in carica.
Art. 19 – Il Consiglio delibera su tutti i provvedimenti di ordinaria amministrazione che ritiene opportuno al raggiungimento degli scopi della Confraternita. L’amministrazione straordinaria è regolata dall’art. 46 del presente Statuto.
Redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo contenente tutte le partite ordinarie e straordinarie dell’Assemblea, da sottoporre alla revisione del Collegio dei Sindaci revisori e all’approvazione dell’Assemblea dei Soci e da presentare all’Ufficio Amministrativo della Curia.
Il tutto secondo il disposto dei canoni 1283-1287 C.D.C., che prevedono:
- di redigere accuratamente un dettagliato inventario dei beni immobili, dei beni mobili, sia preziosi, sia comunque riguardanti i beni culturali, con la loro descrizione e la loro stima e di depositare nell’archivio della Curia una copia dell’inventario suddetto e gli Atti originali (documenti o atti notarili) relativi ai beni di cui sopra (can. 1283, 2’ e 1284, 9’ del C.D.C.);
- di impiegare per le finalità della Pia Associazione il denaro eccedente le spese e di collocarlo utilmente (can. 1284,6);
- di osservare la nonnativa prevista dalla legge canonica e civile e delle Delibere della C.E.I. e del Vescovo per l’acquisto dei beni, la loro alienazione e per qualsiasi contratto riguardante i beni suddetti.
Art. 20 – Il Presidente ha la rappresentanza legale della Confratemita. Presiede le riunioni del Consiglio; ha la firma sociale; accetta i versamenti di qualunque natura che venissero fatti a favore della Confraternita; autorizza i mandati di pagamento.
Art. 21 – Il Vice Presidente esercita le funzioni che gli vengono espressamente delegate dal Consiglio e sostituisce il Presidente, qualora questi ne sia impedito o cessa dall’attività per qualsiasi motivo.
Art. 22 – Il Cassiere ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornati i relativi registri contabili; riscuote le quote di ammissione e le quote sociali ed ogni altro introito, rilasciando di volta in volta apposita ricevuta; dà esecutorietà ai mandati di pagamento, firmati dal Presidente e dal Vicepresidente con firma congiunta.
Art. 23 – Il Cassiere ha anche il compito di predisporre la custodia degli ex voto di un certo valore e pregio artistico ed ogni altro oggetto prezioso, comunque pervenuti alla Confraternita. Prepara e conserva l’inventario aggiornato di quanto gli è stato affidato.
Art. 24 – Il Segretario redige i verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea ordinaria; invia le convocazioni delle riunioni con l’ordine del giorno; aggiorna l’albo dei Confratelli e l’inventario dei beni mobili ed immobili; ha la responsabilità dell’Archivio.
Art. 25 – L’Animatore liturgico guida le sacre liturgie, disponendo i turni dì servizio afl’altare. Ha fi compito di conservare e tutelare gli arredi e paramenti sacri. Vigila sulla pulizia e il decoro della Chiesa.
Art. 26 – L’Animatore della carità sensibilizza i confratelli alle iniziative di solidarietà umana e cristiana e ne anima la attuazione.
Art. 27 – L’Addetto al cimitero, attua le iniziative del Consiglio Direttivo, disposte per l’inumazione dei confratelli e la conservazione dei loro resti mortali; vigila sulla pulizia e il decoro della cappella cimiteriale e del terreno di inumazione.
Art. 28 – Il Collegio dei Sindaci revisori, obbligatorio per le Confraternite con più di 20 membri, è composto da 3 Confratelli effettivi e uno supplente eletti dall’assemblea dei soci indetta per l’approvazione del bilancio. Resta in carica un triennio. Verifica la legittimità delle partite ordinarie e straordinarie e ne relazione all’Assemblea.
Art. 29 – Le cariche non sono retribuite e devono essere esercitate nello spirito di servizio reso alla Comunità.
Art. 30 – L’Assemblea è l’organo sovrano della Confraternita. Ne fanno parte i soci in regola con il versamento della quota annuale, raggiunto il 18° anno di età. E’ convocata mediante avviso almeno 15 gg. prima della data fissata, da affiggere all’ingresso della Chiesa, o nella sede sociale della Confraternita, o in altro posto idoneo, o inviato a tutti i confratelli aventi diritto. L’avviso conterrà il giorno e l’ora in cui sarà tenuta e il relativo ordine del giorno. E’ validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto.
Art. 31 – L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente in carica entro la fine di febbraio di ciascun anno solare discute e approva il bilancio consuntivo e preventivo; decide inoltre, su tutte le questioni che il Consiglio ritiene opportuno demandarle. Per la validità delle delibere è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 32 – L’Assemblea dei soci è anche convocata ogni qualvolta un terzo dei confratelli ne faccia richiesta scritta, o quando il Parroco del territorio, o il Padre spirituale, o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.
Titolo IV – L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 33 – L’Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo alla scadenza del suo mandato, è convocata dal Presidente entro la prima domenica di dicembre. Se questi è inadempiente o impedito, la convocazione è fatta dal vice presidente o da chi ne esercita le funzioni. In caso di mandato commissariale è convocata dal Commissario entro un triennio dalla data di nomina. E’ presieduta dal Delegato dell’Ordinario senza diritto di voto.
Art. 34 – Il Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla scadenza del proprio mandato, forma la lista di tutti gli eleggibili, da sottoporre all’assenso previo dell’Ordinario. L’elenco dei membri da eleggere dev’essere corredato dalle attestazioni che i candidati hanno i requisiti previsti dall’art. 8 e, inoltre, che da almeno tre anni sono soci della Confraternita. Non può essere candidato, se non con l’interruzione almeno di un triennio, chi è stato consigliere per due trienni consecutivi, salvo il caso di impossibilità di sostituzione per mancanza di confratelli idonei e disponibili. L’impossibilità va preventivamente sottoposta al giudizio dell’Ordinario, che può dispensare secondo la sua prudenza.
Art. 35 – La lista dei candidati sarà portata a conoscenza dei soci mediante affissione o con i mezzi che si riterrà più opportuno, contemporaneamente all’avviso di indizione dell’Assemblea.
Art. 36 – Il Consiglio costituisce il Seggio elettorale, formato dal Presidente e da due scrutatori, assistiti dal Segretario.
Art. 37 – Le schede elettorali, comprendenti i nomi di tutti gli eleggibili, ai fini della validità del voto, devono essere vidimate dal Presidente della Confraternita.
Art. 38 – Il Presidente del seggio, al termine dell’Assemblea, dà inizio alle operazioni di voto, che si chiuderanno quando l’ultimo elettore presente in aula avrà imbussolato la sua scheda. Gli elettori voteranno senza soluzione di continuità. Se qualche elettore, presente in aula, non si presenta a votare, sia considerato assente per tutto il turno elettorale e si annoti nel verbale tale assenza.
Art. 39 – Dev’essere, comunque, assicurata la segretezza nell’espressione del voto.
Art. 40 – Ogni elettore potrà esprimere tante preferenze quanti sono i membri del Consiglio Direttivo da eleggere. Il Presidente e il Vicepresidente devono avere almeno la licenza media inferiore. L’Ordinario può dispensare dal possesso di tale titolo pro suo prudente judicio.
Art. 41 – A chiusura delle votazioni, il Presidente del Seggio dà inizio allo scrutinio dei voti. Alla fine sarà redatto regolare verbale, includendo anche la graduatoria dei non eletti ai fini delle sostituzioni previste dall’art. 16. Risulteranno eletti Presidente e Vicepresidente i candidati che avranno raggiunto la metà dei voti dei presenti più uno. Se nessuno dei votati raggiunge tale maggioranza, si ricorre al ballottaggio fra i primi tre. Saranno Presidente e Vicepresidente chi avrà ottenuto più voti fra i tre. Gli altri membri, da eleggere per il Consiglio, entrano a far parte del medesimo a maggioranza relativa. A parità di voti, precede il socio più anziano di appartenenza alla Confraternita. In caso di uguale anzianità, prevale la maggiore età.
Titolo V – AMMINISTRAZIONE DEI BENI
Art. 42 – Il patrimonio della Confraternita è costituito da beni immobili e mobili regolarmente inventariati e da tutti gli altri beni che dovessero pervenire alla Confraternita a titolo oneroso o gratuito, per atti inter vivos o mortis causa, nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.
Art. 43 – La Confraternita trae i mezzi per l’attuazione delle proprie finalità:
- dalle rendite del proprio patrimonio;
- dalle quote iniziali e annuali associative;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
Art. 44 – L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 45 – L’Amministrazione dei beni della Confraternita spetta al Consiglio Direttivo, salvo il diritto di vigilanza del Vescovo e il suo potere di intervenire in caso di negligenza, secondo il disposto dei cann. 1276-1279 del Codice di Diritto Canonico.
Art. 46 – Per la validità degli Atti di straordinaria amministrazione, il Consiglio Direttivo deve munirsi del parere obbligatorio dell’Assemblea e, se destinati ad incidere in modo notevole sulla entità e sulla consistenza del patrimonio, anche dell’autorizzazione scritta dell’Ordinario diocesano, a norma del can. 1281 del C.D.C.. Gli Atti, eccedenti i limiti e le modalità dell’Amministrazione ordinaria, vengono fissati dall’Ordinario, udito il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici.
Art. 47 – Il Consiglio Direttivo nell’amministrazione dei beni:
- osserva le disposizioni canoniche e civili;
- tiene in ordine i libri delle entrate e delle uscite;
- redige lo stato patrimoniale, il rendiconto amministrativo al termine di ciascun anno, corredandoli della relativa documentazione da presentare all’Uff. Amm.vo Dioc. entro il 31 marzo seguente per l’approvazione;
- redige annualmente il preventivo delle entrate e delle uscite da presentare in Curia come il precedente.
Art. 48 – La Confraternita, in quanto persona giuridica pubblica, è tenuta a contribuire secondo il disposto del can. 1263, alle necessità della Diocesi in proporzione ai propri redditi, secondo le disposizioni della C.E.I. Inoltre, non mancherà di sostenere iniziative a carattere parrocchiale e diocesano, secondo le direttive del Vescovo.
Titolo VI – NORME GENERALI
Art. 49 – La Confraternita è sottoposta alla giurisdizione e alla vigilanza del Vescovo, secondo le norme del Codice del Diritto Canonico vigente.
Art. 50 – Spetta soltanto all’Ordinario Diocesano sospendere dalle sue funzioni per gravi motivi il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga necessario per il bene della Confraternita. In sostituzione, egli nominerà il Commissario, che reggerà la Confraternita sino alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Il regime commissariale, salvo disposizione diversa del Vescovo, non deve superare la durata di 3 anni.
Art. 51 – La estinzione e la soppressione della Confraternita è di competenza del Vescovo diocesano secondo le norme del Diritto Canonico vigente.
Art. 52 – Il presente Statuto diventa obbligatorio per tutte le Confraternite dell’Archidiocesi di Salerno – Campagna – Acerno, dal 31 ottobre 1992. Eventuali variazioni vanno approvate dall’ordinario Diocesano, pena la invalidità.
Art. 53 – Per quanto non disposto nel presente Statuto, si fa riferimento ai canoni del vigente Codice di Diritto Canonico relativi alle associazioni pubbliche ecclesiastiche e all’amministrazione dei loro beni.
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DIOCESANA PER LE CONFRATERNITE
Art. l. Istituzione – E’ costituita la Consulta Diocesana per le Confraternite per la Chiesa di Salemo-Campagna-Acerno.
Art. 2. Composizione – E’ formata da tutti i Presidenti (i priori) dei Consigli Direttivi delle singole Confraternite della Diocesi, che restano in carica per il periodo del loro mandato.
Art. 3. La Consulta ha il compito di promuovere e coordinare le attività e le iniziative da prendere a livello diocesano per lo sviluppo della vita confraternale e la funzionalità dei suoi organismi.
Art. 4. Convocazione – La Consulta, convocata e presieduta dall’Ordinario o dal Suo Delegato per le Confraternite, si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno; in via straordinaria per l’elezione dei membri del Consiglio di Presidenza e ogni qual volta lo ritenga utile ed opportuno lo stesso Consiglio di Presidenza o ne sia fatta richiesta sottoscritta da un minimo di un terzo dei Consultori.
Art. 5. Presidenza – Il Consiglio di Presidenza è l’organo direttivo ed esecutivo della Consulta. E’ formato dall’Ordinario o suo Delegato e da 1 0 membri, di cui 5 eletti, con voto segreto, a maggioranza semplice dalla Consulta e 5 di nomina dell’Ordinario. Venendo a mancare un membro del Consiglio di Presidenza, se eletto, subentra il primo dei non eletti; se nominato, l’ordinario provvede alla sua sostituzione.
Art. 6. I membri del Consiglio di Presidenza conservano il loro mandato per un triennio e sono rieleggibili e decadono dall’incarico quando non sono più rappresentanti della propria Confraternita.
Art. 7. Il Consiglio di Presidenza nella prima riunione, convocato e presieduto dall’Ordinario o dal suo Delegato, con voto segreto e a maggioranza semplice elegge tra i suoi membri: il Vice Delegato, l’Economo e il Segretario.
Art. 8. Normalmente è presieduta dall’Ordinario o dal suo Delegato e in sua assenza dal Vice Delegato; si riunisce almeno tre volte l’anno e ogni qualvolta ne farà richiesta l’ordinario o la metà. dei membri del Consiglio.
Art. 9. Programma le attività delle Confraternite a livello diocesano, in sintonia con gli indirizzi pastorali della Diocesi. Può essere consultata dall’ordinario sui ricorsi che dovessero pervenire dalle Confraternite e dai Consigli Direttivi. Delibera a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto. L’Ordinario o il Delegato non ha diritto di voto, tuttavia ogni delibera, prima di essere messa ai voti, deve essere munita del suo assenso o del suo parere favorevole.
Art. 10. Il Vice Delegato, presiederà le riunioni del Consiglio in assenza del Delegato ed eserciterà quelle mansioni che il Consiglio stesso gli affiderà.
Art. 11. L’Economo promuoverà in seno al Consiglio quelle iniziative di ordine economico che consentano alla Consulta e al Consiglio stesso di svolgere quelle attività programmate.
Curerà la conservazione del denaro. Terrà il libro cassa in cui registrare le entrate e le uscite con le relative certificazioni. A fine di ogni anno solare presenterà al Consiglio il bilancio consuntivo e preventivo, da portare poi all’approvazione della Consulta.
Art. 12. Il Segretario curerà, su mandato dell’Ordinario, l’invio dell’avviso di convocazione con il relativo ordine del giorno. Redigerà i verbali delle riunioni sia del Consiglio di Presidenza, che della stessa Consulta.
Art. 13. Per quanto non previsto nella presente normativa, si farà riferimento ai canoni del Codice Canonico, o alle direttive dell’Ordinario.